Sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736 candidati inclusi nell’allegato elenco nominativo, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono altresì ammessi a sostenere la prova scritta i candidati in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 2
I candidati di cui all’articolo 1 sono ammessi alla prova scritta con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, come previsto dall’articolo 3,
comma 6, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
L’ammissione alla prova scritta, pertanto, non preclude l’esclusione dei candidati a seguito
di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al
possesso dei requisiti di partecipazione.
Art. 4
La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in un’unica data in
una o più regioni scelte dal Ministero.
Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, sarà reso noto il giorno e l’ora di
svolgimento della prova scritta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 10 del D.D.G. n. 1259
del 23 novembre 2017.
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