Ha altresì statuito che laddove si verta, come nel caso di specie, di entrata extra-tributaria non è applicabile il divieto di opposizione per motivi diversi dall'impignorabilità dei beni stabilito dal dpr 602/73.
I motivi di opposizione all'esecuzione non soggiacciono ai termini indicati in cartella esattoriale, in quanto mirano a contestare il diritto a procedere ad esecuzione coattiva.
Il termine di prescrizione della richiesta della PA di restituzione di una prestazione eseguita decorre dal pagamento ritenuto indebito e non da eventuali sentenze che successivamente abbiano accertato la nullità del titolo giustificativo di pagamento.
Con queste motivazioni è stata annullata la relativa cartella per l'importo assai considerevole di 150 mila euro che un nostro assistito si era vista recapitare.
Insomma, diciamo che il Ministero e Riscossione Sicilia "ci avevano provato" a sottoporre illegittimamente ad esecuzione un cittadino che, se non ci avesse sottoposto la cartella esattoriale e non si fosse opposto, sarebbe stato ingiustamente vessato da un'enorme ingiustizia statale e sociale e, dato l'importo ingente, avrebbe subito, certamente, anche un pignoramento immobiliare,
Maldestro tentativo sventato. Ma può un cittadino doversi sempre guardare le spalle proprio da quelle istituzioni che invece dovrebbero tutelarlo?
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